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Posta CertificataPosta certificata professionale per le aziendePosta certificata

 Accesso alla webmail   La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un servizio di posta elettronica che ha valenza legale riconosciuta: inviare mail attraverso un servizio PEC certificato consente di avere un riscontro certo dell'avvenuta consegna al destinatario.
Il servizio di Posta Elettronica Certificata è l'equivalente elettronico della raccomandata a cui è equiparato anche a livello legale.

La posta certificata è un servizio obbligatorio per legge per le aziende e per i professionisti in seguito alla normativa ministeriale sulla Posta elettronica.


Il Servizio e le Caselle Pec Certificate sono, come tutta l'offerta Artera, servizi dedicati alle aziende di livello professionale. La qualità del servizio PEC Artera è garantita da diverse funzionalità che vengono fornite con tutte le nostre caselle:

•Notifica di ricezione inviata fino ad un massimo di 5 caselle.
•1Gb di Spazio per ogni casella.
•Gestione IMAP, POP e SMTP e accesso Webmail sicuro per ogni casella.
•Mantenimento dei Log per 36 mesi.
•Filtro Antispam con aggiornamenti certificati dal ministero.
I servizi di posta certificata Artera sono flessibili: possiamo garantirti dalla singola casella PEC al dominio di posta Certificata dove avrai la possibilità di creare un numero illimitato di caselle. Quest'ultimo servizio è consigliato per i rivenditori, che potranno fornire caselle e servizi PEC di alto livello, con il proprio brand, senza doversi preoccupare del servizio tecnico.


Come funziona la PECTutte le informazioni relative alla posta certificataPosta certificata


La PEC permette di accelerare i contatti tra Pubbliche Amministrazioni e imprese e rende più sicura ed economica la trasmissione documentale.

Ecco nel dettaglio come funziona:

1.Il mittente (utente A) invia un messaggio al destinatario attraverso il server di Posta Elettronica Certificata del suo gestore (punto di accesso), previa verifica delle credenziali di accesso.
2.Il gestore provvede a inviare nella casella del mittente (utente A) una ricevuta di accettazione o di non accettazione, sulla base dei controlli formali effettuati sul messaggio pervenuto. Le ricevute riportano la data e l’ora dell’evento, l’oggetto del messaggio e i dati del mittente e del destinatario e l’eventuale causa di non accettazione.
3.Il messaggio viene quindi imbustato all’interno di un altro messaggio (chiamato busta di trasporto) di tipo S/MIME firmato digitalmente dal gestore e inviato al punto di ricezione (gestore del destinatario).
4.Il punto di ricezione effettua il controllo della firma del gestore mittente e verifica la validità del messaggio, in caso di esito positivo provvede a inviare al server del gestore mittente una ricevuta di presa in carico del messaggio e invia il messaggio verso il punto di consegna.
5.Il punto di consegna rende disponibile il messaggio nella casella del destinatario (utente B), a questo punto il destinario (utente B) è in grado di leggere il messaggio di Posta Elettronica Certificata (punto 8).
6.Il punto di consegna invia al gestore mittente una ricevuta di avvenuta consegna.
7.Il gestore mittente rende disponibile la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del mittente (utente A). Nel caso in cui il messaggio sia inviato contemporaneamente a più destinatari di Posta Elettronica Certificata, il mittente si vedrà recapitare una sola ricevuta di accettazione e tante ricevute di avvenuta consegna, o di non avvenuta consegna, una per ogni destinatario. Se, invece, il messaggio è stato inviato a uno o più destinatari di posta ordinaria (non certificata), oltre a non avere alcun valore legale, non verranno generate le ricevute di avvenuta consegna.

La normativa sulla PEC
La nuova legge sulla posta certificata


A seguito dell'introduzione dell'obbligo per società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni di istituire una versione "virtuale" della sede legale, è scattata la necessità di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'articolo 16 c. 6 del Decreto Legge 185/08, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, prevede infatti che alla tradizionale "sede fisica", che per le società viene identificata con l'indicazione dell'indirizzo nel Registro delle imprese, venga affiancata una "sede elettronica" presso cui potranno essere recapitati tutti gli atti e i documenti a valore legale.

Le tempistiche per adempiere alla nuova normativa sono differenti. Per le nuove imprese societarie, l'obbligo è scattato dal 29 novembre 2008 e l'indirizzo PEC va inserito nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, a cura degli studi notarili che di regola depositano il modello S1 per gli atti costitutivi di società. Il DL anticrisi ha fatto scattare immediatamente l'obbligo anche per le Pubbliche Amministrazioni. Termini più dilazionati invece per professionisti, un anno, e per le società già iscritte al 29 novembre 2008, tre anni.

In Italia, l’invio di una email certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta.
La disciplina delle modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è contenuta nel DPR 11 febbraio 2005, n. 68. In sintesi, la normativa prevede:

•Sia i privati, sia le Pubbliche Amministrazioni possono scambiarsi email certificate. Saranno i gestori del servizio a fare da garanti dell’avvenuta consegna. I gestori sono iscritti nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA, che si occupa di verificare i requisiti inerenti per esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo.
•Per iscriversi nell’elenco, i potenziali gestori devono possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’attività di gestore.
•I messaggi vengono sottoscritti automaticamente da parte dei gestori con firme elettroniche. Tali firme sono apposte su tutte le tipologie di messaggi PEC, per assicurare l’integrità e l’autenticità del messaggio.
•I gestori devono conservare traccia delle operazioni per 30 mesi.
•I gestori sono tenuti a verificare l’eventuale presenza di virus nelle email e a informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione.
Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente, potete visitare la sezione dedicata alla Posta Elettronica Certificata del sito del CNIPA.


Domande frequenti sulla PEC
Tutte le risposte alle vostre domande sulla PECDubbi sulla PEC? Qui trovate la risposta ad alcuni dei


Faq
Che cos’è la PEC?
La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è un sistema di trasporto di documenti informatici che presenta forti similitudini con il servizio di posta elettronica tradizionale, con in più la possibilità di ottenere la garanzia del ricevimento (o meno) del messaggio da parte del destinatario.

A che cosa serve la PEC?
La PEC può essere utilizzata per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente necessita della prova dell’invio e del ricevimento (o meno) del messaggio da parte del destinatario.

Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno e il servizio di PEC, dal punto di vista economico, di tempo e praticità del servizio?
Il servizio ha tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro, riproduzione, archiviazione e ricerca del messaggio. In caso di invio multiplo a più destinatari, per esempio, i costi sono decisamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali. Inoltre, è possibile consultare la propria casella email da postazioni diverse, anche fuori dal proprio ufficio: basta infatti un PC connesso a Internet.

Dove è possibile trovare la normativa di riferimento della PEC?
La normativa è interamente presente e scaricabile dall’apposita sezione del sito del CNIPA, il Centro Nazionale per l’Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni.

Le modalità di utilizzo della PEC sono diverse da quelle di una normale posta elettronica?
Le modalità di utilizzo della PEC sono le stesse della normale posta elettronica. Si può accedere alla propria casella di PEC, infatti, sia attraverso un client di posta elettronica, sia attraverso un qualsiasi browser tramite web mail. Quali caratteristiche ha in più la PEC rispetto all’email tradizionale?
La PEC, per quanto in apparenza simile al servizio di posta elettronica tradizionale, offre un servizio più completo e sicuro, prevedendo livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge; la certificazione dell’invio e della consegna del messaggio; l’opponibilià a terzi delle evidenze (ovvero una sequenza di bit elaborata da una procedura informatica) relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio.

In quali casi è preferibile inviare messaggi di PEC?
La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio. Ciò non toglie che, volendo, la casella possa essere utilizzata per qualsiasi comunicazione anche nel caso in cui non sia indispensabile la certificazione dell’invio e della consegna.

In che modo si ha la certezza della consegna di un messaggio di PEC?
Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve dal proprio Gestore di PEC (che deve essere iscritto nell’elenco del CNIPA) una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di data e orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

La PEC certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario?
No. La certificazione è relativa solo all’invio del messaggio e alla consegna dello stesso nella casella di PEC del destinatario.

La PEC è in grado di garantire l’identità della casella mittente?
Sì. L’inalterabilità è assicurata dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio.

La PEC è in grado di garantire l’associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata?
Sì. Il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità.

La PEC consente di individuare in modo certo la provenienza del messaggio?
Sì, dal momento che è garantita l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio. Inoltre, proprio questa particolarità del servizio PEC risulta essere un valido deterrente contro il fenomeno dello SPAM.

Da una casella di PEC è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una casella di posta elettronica?
Sì. Nel solo caso in cui il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata, però sia l’invio che la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale.

È possibile inviare messaggi di Posta Elettronica Certificata tra utenti che utilizzano Gestori di PEC differenti?
Sì. La normativa impone ai differenti gestori di PEC di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti.

Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto?
Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l’avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata e inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l’avvenuta consegna.

Se si smarrisce una ricevuta a chi ci si deve rivolgere per ottenerne una copia valida a fini legali?
Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute può rivolgersi al proprio Gestore, che ha l’obbligo di conservare la traccia informatica delle operazioni svolte e può quindi riprodurre le ricevute mantenendone inalterato il valore giuridico.

Per quanto tempo presso il server del gestore rimane traccia di tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate?
La normativa impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico.

Quali sono gli aspetti concernenti la sicurezza e la privacy dei dati personali dei titolari di caselle PEC?
La normativa impone ai Gestori di PEC di applicare tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali. Analogo livello di sicurezza è garantito anche per le informazioni archiviate.

Quali sono i livelli di sicurezza garantiti per il servizio?
La normativa di riferimento fissa i livelli minimi di sicurezza che devono essere garantiti dal Gestore ai propri utenti. In particolare, il Gestore è tenuto a informare il mittente, bloccandone la trasmissione, della eventuale presenza di virus nelle email inviate o ricevute.


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